Art. 2041 Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di
un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare
quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa
determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se
sussiste al tempo della domanda.
Art. 2042 Carattere sussidiario dell'azione
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il
danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del
pregiudizio subìto (1185, 1188, 1190, 1443, 1502, 1769).
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