Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno
successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti
disposto (Cost. 73, 3° comma) (*).
(**)
(*) Cfr. anche art. 15, 5° comma, legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non
disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge". In
merito alla pubblicazione degli atti normativi e delle leggi, cfr. art. 5
e seguenti, d.p.r. 28 divembre 1985, n. 1092.
(**) Secondo comma abrogato dal d.
lgs. lgt. 23 novembre 1944, n.
369. Il testo recitava: "Le norme corporative divengono obbligatorie
nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia
altrimenti disposto.
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto
retroattivo (Cost. 25).
I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e seguenti) possono
stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione,
purché non preceda quella della stipulazione.
Art. 12 Interpretazione
legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i
princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
[Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme
corporative] (*)
(*) Articolo abrogato dal d.
lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il
testo recitava: "Le norme corporative non possono essere applicate a
casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati".
Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad
altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati
(Cost. 25; Cod. Pen. 2).
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione
espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni
e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già
regolata dalla legge anteriore.
Art. 16 Trattamento dello straniero
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al
cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute
in leggi speciali (*).
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere
(Cost. 10; Cod. Civ. 2505).
(*) Cfr. legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla
cittadinanza); legge 19 maggio 1975, n. 151; d.l. 30 dicembre 1989, n. 416
conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero), modif.
dal d. lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 e dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
[Artt. 17 - 31] (*)
(*) Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall'art.
73, legge 31 maggio 1995, , sul sistema italiano di diritto internazionale
privato, in vigore dal 2 settembre 1995. Il testo degli articoli 17-31
è riportato qui di seguito:
Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e
dei rapporti di famiglia
Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono
regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.
Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale
sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per
tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si
tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di
donazioni, ovvero di atti di disposizioni di immobili situati all'estero.
Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati
dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il
matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al
tempo della celebrazione del matrimonio.
Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale
del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti
patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge
nazionale comune.
Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del
padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata
o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.
I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale
dell'adottante al tempo dell'adozione.
Art. 21 Legge regolatrice della tutela
La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono
regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri
diritti sulle cose
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e
immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.
Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morte
Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni,
dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la
persona della cui eredita si tratta.
Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.
Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni
Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge
nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel
quale il contratto è stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa
volontà delle parti.
Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo
ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano.
Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti
La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è
regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella
che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del
disponente o da quella dei contraenti, se è comune.
Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e
di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo
in cui le cose stesse si trovano.
Art. 27 Legge regolatrice del processo
La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del
luogo in cui il processo si svolge
Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia
Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano
tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
Art. 29 Apolidi
Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove
risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono,
dovrebbe applicarsi la legge nazionale.
Art. 30 Rinvio ad altra legge
Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una
legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza
tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.
Art. 31 Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume
Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le
leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di
qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni
possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari
all'ordine pubblico o al buon costume.
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