Art.
433 Persone obbligate
All'obbligo
di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1)
il coniuge;
2)
i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza,
i discendenti prossimi, anche naturali;
3)
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli
adottanti;
4)
i generi e le nuore;
5)
il suocero e la suocera;
6)
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani
sugli unilaterali.
Art.
434 Cessazione dell'obbligo tra affini
L'obbligazione
alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora
cessano:
l)
quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2)
quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua
unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Art.
435 (abrogato)
Art.
436 Obbligo tra adottante e adottato
L'adottante
deve (301) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori
legittimi o naturali di lui.
Art.
437 Obbligo del donatario
Il
donatario (769 e seguenti) è tenuto, con precedenza su ogni altro
obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di
donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione
rimuneratoria (770. 785).
Art.
438 Misura degli alimenti
Gli
alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non
è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi
devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle
condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia
superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando (660, 1881),
avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il
donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente
nel suo patrimonio.
Art.
439 Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle
Tra
fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto
necessario.
Possono
comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di
minore.
Art.
440 Cessazione, riduzione e aumento
Se
dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li
somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la
cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti
possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole
dell'alimentato.
Se,
dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado
anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria
non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia
imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Art.
441 Concorso di obbligati
Se
più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli
alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in
proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se
le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in
condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa
è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado
posteriore.
Se
gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo
di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo
le circostanze.
Art.
442 Concorso di aventi diritto
Quando
o più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo
obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di
esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto
della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della
possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli
alimenti da obbligati di grado ulteriore.
Art.
443 Modo di somministrazione degli alimenti
Chi
deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa
obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi
anticipati (2948), o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che
vi ha diritto.
L'autorità
giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di
somministrazione.
In
caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre
temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra
quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
Art.
444 Adempimento della prestazione alimentare
L'assegno
alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere
nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
Art.
445 Decorrenza degli alimenti
Gli
alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della
costituzione in mora dell'obbligato (1219), quando questa costituzione sia
entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948).
Art.
446 Assegno provvisorio
Finché
non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il
pretore o presi dente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un
assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più
obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli
altri.
Art.
447 Inammissibilità di cessione e di compensazione
Il
credito alimentare non può essere ceduto (1260, 2751).
L'obbligo
agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure
quando si tratta di prestazioni arretrate.
Art.
448 Cessazione per morte dell'obbligato
L'obbligo
degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha
somministrati in esecuzione di sentenza (50, 63).
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