Art.
400 Norme regolatrici dell'assistenza dei minori
L'assistenza
dei minori č regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del
presente titolo (vedere anche Legge 4 maggio 1983, n. 184, riportata tra le
Leggi Speciali).
Art.
401 Limiti di applicazione delle norme
Le
disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli
di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola
madre che si trovi nell'impossibilitą di provvedere al loro allevamento.
Le
stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di
pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione
o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.
Art.
402 Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L'istituto
di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o
assistito (406, 412), secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro
(343 e seguenti), fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e
in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestą o della tutela
sia impedito. Resta salva la facoltą del giudice tutelare di deferire la
tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a
norma dell'art. 354.
Nel
caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestą,
l'Istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti
o condizioni a tale esercizio.
Art.
403 Intervento della pubblica autoritą a favore dei minori
Quando
il minore č moralmente o materialmente abbandonato o č allevato in locali
insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralitą,
ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui,
la pubblica autoritą, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo
colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo
definitivo alla sua protezione.
Art.
404-413 (abrogati)
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