Art.
291 Condizioni
L'adozione
è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati,
che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto
anni l'età di coloro che essi intendono adottare.
Quando
eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare
l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni, ferma
restando la differenza di età di cui al comma precedente.
Art.
292 Divieto di adozione per diversità di razza (abrogato)
Art.
293 Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio
I
figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro
genitori.
Art.
294 Pluralità di adottati o di adottanti
E'
ammessa l'adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno
può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano
marito e moglie.
Art.
295 Adozione da parte del tutore
Il
tutore non può adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela, se
non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia
stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni
risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (385
e seguenti).
Art.
296 Consenso per l'adozione
Per
l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando (298, 311
e seguenti).
Se
l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo
legale rappresentante.
Art.
297 Assenso del coniuge o dei genitori
Per
l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso
del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente
separati.
Quando
è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare
ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori
esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o
dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è
impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle
persone chiamate ad esprimerlo.
Art.
298 Decorrenza degli effetti dell'adozione
L'adozione
produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché
il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono
revocare il loro consenso.
Se
l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione
del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per
l'adozione.
Gli
eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni
per opporsi all'adozione.
Se
l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte
dell'adottante.
Art.
299 Cognome dell'adottato
L'adottato
assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato
che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori assume solo il
cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa
assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo
che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia
stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato,
assume il cognome dell'adottante.
Se
l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se
l'adozione è compiuta da una donna maritata, I'adottato, che non sia figlio
del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Art.
300 Diritti e doveri dell'adottato
L'adottato
conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (315 e
seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione
non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato
né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite
dalla legge (87).
Art.
301-303 (abrogati)
Art.
304 Diritti di successione
L'adozione
non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione (567).
I
diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle
norme contenute nel libro II (468, 536, 567).
Art.
305 Revoca dell'adozione
L'adozione
si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att.
352, 127).
Art.
306 Revoca per indegnità dell'adottato
La
revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole
verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale
non inferiore nel minimo a tre anni.
Se
l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione
può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in
mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Art.
307 Revoca per indegnità dell'adottante
Quando
i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante
contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti
di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato.
Art.
308 (abrogato)
Art.
309 Decorrenza degli effetti della revoca
Gli
effetti dell'adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato la
sentenza di revoca.
Se
tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto
imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla
successione dell'adottante (463 e seguenti.).
Art.
310 (abrogato)
Delle
forme dell'adozione di persone di maggiore età
Art.
311 Manifestazione del consenso
Il
consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di
questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale
nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
L'assenso
delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere dato da persona
munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata.
Art.
312 Accertamenti del tribunale
Il
tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
l)
se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2)
se l'adozione conviene all'adottando.
Art.
313 Provvedimento del tribunale
Il
tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa
ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo
di far luogo o non far luogo all'adozione.
L'adottante,
il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla
corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
Art.
314 Pubblicità
Il
decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura
del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo
a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque
giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione,
su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per
l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con
la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed
annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità
giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia
l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni
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